Comunicato 21 dicembre 2016 – Modelli di segnalazione all’Autorità per le comunicazioni utili ai fini dell’esercizio del potere sanzionatorio della Autorità, relativamente ad Operatori Economici nei cui confronti sussistono cause di esclusione ex art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché per le notizie, le informazioni dovute dalle stazioni appaltanti ai fini della tenuta del casellario informatico.
Resta obbligatorio il controllo delle dichiarazioni rese dall’aggiudicatario (art. 32, comma 7, decreto legislativo n. 50/2016) anche sui requisiti di ordine speciale, ed indipendentemente dal controllo previsto dall’art. 71, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, che ricade nella discrezionalità della stazione appaltante.
Le conseguenze, in caso di esito negativo di tale controllo, si ritrovano sempre nell’art. 80, comma 12, del decreto legislativo n. 50/2016. In tal caso, laddove sia stata presentata falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, con riferimento al possesso dei requisiti speciali, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave, dispone l’iscrizione di apposita annotazione interdittiva nel casellario informatico, ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni. Inoltre, dalla dichiarazione non veritiera deriva anche una sanzione a carattere pecuniario, come disposto dall’art. 213, comma 13, del decreto legislativo n. 50/2016, che conferisce all’Autorità il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie entro il limite minimo di euro 500 e il limite massimo di euro 50.000.
I nuovi modelli di segnalazione sono riportati nella tabella.
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