E’ entrato in vigore il D.P.R. 12 settembre 2016, n. 194 – Regolamento recante norme per la semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell’articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
Gli adempimenti principali riguardano:
Art. 2
L’articolo 2 stabilisce le modalità per l’individuazione degli interventi da accelerare, in attuazione del criterio di cui all’art. 4, comma 1, lett. b), della legge 124/2015.
Il procedimento necessario a tal fine segue una scansione temporale annuale e si articola in due fasi. Di seguito gli adempimenti previsti dalla norma in ordine temporale:
Entro 60 giorni dall’emanazione del Regolamento, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono stabiliti i criteri per la selezione dei progetti di cui in seguito.
- Entro il 31 gennaio di ogni anno ciascun ente territoriale può individuare un elenco di progetti, corredato da una analisi di valutazione dell’impatto economico e sociale, tra quelli già inseriti nel programma triennale lavori pubblici o in altri atti di programmazione previsti dalla legge, riguardanti rilevanti insediamenti produttivi, opere di rilevante impatto per il territorio o l’avvio di attività imprenditoriali che potrebbero avere effetti positivi su economia e occupazione e chiedere alla presidenza del Consiglio che al relativo procedimento siano applicate le riduzioni dei termini (art. 3) o il potere sostitutivo (art. 4).
- Entro il 28 febbraio successivo la Presidenza del Consiglio può indicare ulteriori progetti che, pur non presenti nell’elenco menzionato, possano produrre effetti positivi sull’economia e l’occupazione.
- Entro il 31 marzo successivo con D.P.C.M. sono individuati i singoli progetti a cui possono essere applicate le riduzioni dei termini e il potere sostitutivo di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento in oggetto.
Art. 3
La riduzione dei termini dei procedimenti è consentita in misura non superiore al 50 per cento rispetto ai termini previsti in generale dall’art. 2 della L. 241/1990.
In ogni caso, il termine non può eccedere i 90 giorni. Anche gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di propria competenza, sempre nel limite dei 90 giorni. In mancanza di determinazione di termini, il procedimento deve concludersi entro 30 giorni.
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